LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE - NUOVA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA

26 Aprile 2022

Da lunedì 28 marzo 2022 sul portale Servizi Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (https://servizi.lavoro.gov.it/) è operativa la nuova applicazione che consente di effettuare la comunicazione obbligatoria preventiva dei rapporti di lavoro autonomo occasionale.

L’applicazione in questione è accessibile tramite SPID e CIE e una volta avvenuta l’autenticazione (vedi manuale istruzioni in allegato), cliccando sulla procedura “Lavoro autonomo occasionale”, sarà possibile inserire i dati relativi alla nuova comunicazione.

Fino al 30 aprile 2022  resta comunque ferma la possibilità di effettuare la comunicazione obbligatoria anche a mezzo e-mail direttamente alle sedi degli Ispettorati territoriali del lavoro.

A partire dal 1° maggio 2022 l’unico canale valido sarà quello telematico messo a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e non saranno ritenute valide e pertanto sanzionabili le comunicazioni effettuate a mezzo e-mail.

Ricordiamo che:

1) I requisiti che caratterizzano il lavoro autonomo occasionale oggetto del nuovo adempimento di comunicazione sono:

- l’autonomia, in relazione alle modalità e ai tempi di svolgimento del servizio o di realizzazione dell’opera;

- l’occasionalità dell’attività svolta o realizzata;

- il mancato inserimento nell’organizzazione dell’azienda per la quale si svolge il lavoro;

- l’assenza del vincolo di subordinazione con il committente;

- la corresponsione di un corrispettivo.

Sotto il profilo previdenziale, occorre evidenziare che i compensi percepiti fino a 5.000 euro non sono soggetti al prelievo previdenziale.

Al superamento della franchigia dei 5.000 euro, il prestatore deve iscriversi alla Gestione separata ed esporre sulla ricevuta di pagamento il contributo previdenziale previsto.

Il contributo dovuto sarà per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del lavoratore.

2) Sono esclusi dall’obbligo di effettuare la comunicazione preventiva:

- gli Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale sono esclusi dall’ambito di applicazione soggettiva dell’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali, che interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori;

- le aziende di vendita diretta a domicilio sono escluse dall’ambito di applicazione della normativa in materia di comunicazione preventiva di lavoratore autonomo occasionale per la figura dell’incaricato alla vendita occasionale;

- i soggetti che intrattengono rapporti con il procacciatore d’affari occasionale così come le prestazioni di natura prettamente intellettuale: correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in festival o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori di articoli e testi;

- i committenti di prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da lavoratori dello spettacolo o svolte in favore delle ASD e SSD;

- gli studi professionali, non organizzati in forma di impresa, non sono tenuti ad effettuare la comunicazione che si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori;

- le pubbliche amministrazioni (art. 1, co. 2, D.Lgs. n. 165/2001);

- i datori di lavoro domestico (art. 2240 e ss. c.c.);

- le organizzazioni sindacali e associazioni datoriali;

- i partiti politici;

- le organizzazioni culturalireligiose e di tendenza purché i servizi e i beni prodotti vengano immessi sul mercato a prezzo “politico”, ovvero, ad un prezzo inidoneo a coprire i costi relativi ai fattori produttivi;

- le ONLUS.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

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