Iperammortamento 2026‑2028: investimenti agevolabili e procedure operative

22 Giugno 2026

Con la pubblicazione dei decreti attuativi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (DM 7 maggio 2026 e DM 10 giugno 2026), è operativa la nuova disciplina dell’iperammortamento prevista dall’art. 1, commi 427-436, della Legge n. 199/2025.

L’agevolazione sostituisce i precedenti crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali e il bonus “Transizione 5.0”.

La misura si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 e prevede l'invio di tre comunicazioni obbligatorie da inviare tramite la piattaforma del GSE.

1. Soggetti beneficiari

Possono accedere all’iperammortamento esclusivamente i titolari di reddito d’impresa, tra cui:

  • imprese individuali;
  • società di persone;
  • società di capitali;
  • cooperative e mutue assicuratrici;
  • enti commerciali e trust commerciali;
  • soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia.

Sono invece esclusi:

  • i professionisti;
  • i contribuenti che applicano regimi forfetari o altri regimi sostitutivi;
  • le imprese in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
  • i soggetti destinatari di sanzioni interdittive ai sensi della normativa vigente.

1.1 Condizioni per la fruizione dell’agevolazione

L’accesso al beneficio è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

  • osservanza della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro applicabile all’attività svolta;
  • regolarità negli adempimenti relativi al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

2. Investimenti agevolabili

Sono ammesse due principali categorie di investimenti.

a) Beni materiali e immateriali 4.0 (Allegati IV e V della Legge n. 199/2025)

Rientrano in tale categoria i beni funzionali alla trasformazione digitale dell’impresa, tra cui:

  • macchinari interconnessi e controllati da sistemi digitali;
  • sistemi per il monitoraggio della qualità e della sostenibilità;
  • dispositivi uomo-macchina;
  • software, piattaforme, applicazioni e modelli digitali.

I beni devono essere nuovi, strumentali all’attività d’impresa e interconnessi al sistema aziendale.

b) Beni destinati all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili

Sono agevolabili:

  • impianti fotovoltaici conformi ai requisiti tecnici e territoriali previsti dalla normativa europea;
  • sistemi di accumulo;
  • impianti termici alimentati da fonti rinnovabili destinati alla produzione di calore di processo;
  • trasformatori, misuratori e ulteriori componenti accessori necessari al funzionamento degli impianti.

Il dimensionamento degli impianti deve rispettare il limite massimo del 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva interessata.

3. Misura dell’agevolazione

La maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto è determinata secondo i seguenti scaglioni:

  • 180% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 100% per la quota eccedente 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
  • 50% per la quota eccedente 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.

Per la parte eccedente i 20 milioni di euro non è prevista alcuna maggiorazione.

L’agevolazione si concretizza mediante una variazione in diminuzione extracontabile da indicare nel modello Redditi, a decorrere dal periodo d’imposta in cui viene trasmessa al GSE la comunicazione di completamento con esito positivo.

4. Procedura di accesso tramite GSE

L’iter prevede l’invio di tre comunicazioni obbligatorie.

1) Comunicazione preventiva

Da trasmettere tramite l’Area Clienti del GSE, indicando:

  • dati identificativi dell’impresa e della struttura produttiva interessata;
  • tipologia e ammontare degli investimenti programmati;
  • data prevista di interconnessione o di entrata in funzione del bene;
  • richiesta di applicazione della maggiorazione.

2) Comunicazione di conferma (raggiungimento del 20%)

Da inviare entro 60 giorni dall’esito positivo della comunicazione preventiva.

La comunicazione deve riportare:

  • data e importo dell’ultima quota utile al raggiungimento del 20% del costo del bene;
  • riferimenti delle relative fatture.

Per i beni acquisiti in leasing, il requisito del 20% si considera soddisfatto con la stipula del contratto e l’assunzione dell’ordine vincolante.

3) Comunicazione di completamento

Da trasmettere entro il 15 novembre 2028, allegando:

  • la data di completamento dell’investimento (ai sensi dell’art. 109 del TUIR ovvero, per gli impianti da fonti energetiche rinnovabili, la data di fine lavori);
  • la perizia tecnica asseverata, obbligatoria per tutti i beni agevolati;
  • la certificazione contabile prevista dalla normativa.

Il mancato invio anche di una sola delle comunicazioni previste comporta la decadenza dal beneficio.

5. Comunicazioni periodiche di monitoraggio

Per tutta la durata della fruizione dell’agevolazione, l’impresa è tenuta a trasmettere periodicamente al GSE:

  • entro il 20 gennaio di ciascun anno, i dati relativi agli investimenti effettuati e le previsioni di utilizzo;
  • entro il 30 giugno di ciascun anno, il piano di ammortamento e le quote dedotte nel periodo.

6. Alcuni chiarimenti operativi

Si evidenzia che:

  • per i beni 4.0, il completamento dell’investimento coincide con la consegna del bene o con il trasferimento della proprietà, secondo le regole fiscali applicabili;
  • la maggiorazione è determinata annualmente sulla quota di costo agevolabile e non sull’intero periodo triennale;
  • gli impianti fotovoltaici devono rispettare specifici requisiti tecnici e, ove previsto dalla normativa, essere realizzati con componenti prodotti nell’Unione Europea.

7. Assistenza dello Studio

Si segnala che l’invio delle comunicazioni previste dalla procedura GSE non può essere effettuato direttamente dallo Studio, in quanto:

  • l’accesso alla piattaforma richiede l’utilizzo dello SPID o della CIE del Legale Rappresentante;
  • la sottoscrizione digitale delle comunicazioni può essere effettuata esclusivamente dal Legale Rappresentante o da un soggetto formalmente delegato attraverso le procedure previste dal GSE.

Lo Studio resta comunque a disposizione per:

  • supportare il cliente nella predisposizione delle comunicazioni e nella compilazione della documentazione richiesta;
  • verificare la correttezza della documentazione da allegare;
  • assistere il cliente durante le fasi operative di accesso e utilizzo della piattaforma.

L’invio definitivo delle comunicazioni dovrà pertanto essere effettuato direttamente dal cliente tramite le proprie credenziali SPID/CIE.

Per agevolare gli adempimenti, si allega la guida operativa del GSE relativa all’utilizzo della piattaforma dedicata al “Nuovo Piano Transizione 5.0”.

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